Art. 12.
(Contributi alle spese di spedizione dei libri italiani all'estero).

      1. Al fine di promuovere la presenza dell'editoria italiana all'estero il Ministero per i beni e le attività culturali concede alle imprese editoriali e agli intermediari commerciali un contributo pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per la spedizione e il trasporto di libri e di prodotti multimediali italiani all'estero.
      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato, le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla

 

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forma della domanda di contribuzione e alle definizioni di libro e prodotto multimediale italiani.